Ultimo aggiornamento Giovedì 24 Novembre 2011 16:37 |
COMUNICATO ALLE SOCIETA' ORGANISMO DI ATTESTAZIONE ED AGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE ACCREDITATI AL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI QUALITA' AZIENDALE NEL SETTORE DELLE IMPRESE DI COSTRUZIONE.
Indicazioni operative in merito alle ipotesi di annullamento, decadenza e sospensione dei certificati di qualità aziendale rilasciati nel settore delle imprese di costruzione da parte degli Organismi di Certificazione alla luce dell'entrata in vigore del regolamento D.P.R. n. 207/2010.
Il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, recante il "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", all'art. 63, comma 4, stabilisce che gli organismi di certificazione accreditati al rilascio dei certificati del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 nel settore delle imprese di costruzione hanno l'obbligo di comunicare all'Autorità, entro cinque giorni, l'annullamento ovvero la decadenza della certificazione di qualità aziendale, ai fini dell'inserimento della notizia nel casellario informatico. La stessa comunicazione è inviata nel medesimo termine alle SOA, che avviano, nei confronti delle imprese interessate, il procedimento di accertamento del possesso dei requisiti.
A far data dall'entrata in vigore del suddetto Regolamento, quindi, spetta agli Organismi di certificazione comunicare alle SOA l'annullamento o la decadenza della certificazione di qualità aziendale, ai fini dell'attivazione del procedimento ex art. 40, comma 9 ter del D.Lgs. 163/2006 nei confronti delle medesime imprese che hanno ricevuto l'annullamento o la decadenza della certificazione di qualità.
Con riferimento alle modalità di trasmissione delle suddette comunicazioni, nelle more dell'implementazione dei sistemi informatici dei soggetti di cui all'art. 63 del citato D.P.R. 207/10, gli organismi di certificazione dovranno indirizzare la relativa nota all'Autorità - Direzione Generale Vigilanza Sistema di Qualificazione e Sanzionatorio - e alla SOA interessata, specificando i seguenti dati: i) denominazione e codice fiscale dell'impresa interessata dalla revoca della certificazione; ii) dati identificativi del certificato revocato; iii) data del provvedimento di revoca. Detta comunicazione dovrà essere inoltrata preferibilmente per mezzo di posta elettronica certificata ovvero a mezzo posta raccomandata A/R.
Al fine di garantire omogeneità nell'attuazione del dettato regolamentare, appare opportuno chiarire che l'obbligo, previsto nei confronti degli organismi di certificazione di procedere alle comunicazioni all'Autorità e alle SOA, non risulta esteso dall'art. 63, comma 4 del D.P.R. n. 207/2010 ai casi di sospensione dei certificati di qualità al ricorrere dei quali, quindi, non occorre effettuare l'immediata rivalutazione dei parametri dell'attestato di qualificazione dell'impresa interessata.
Il Presidente
Giuseppe Brienza